Avvalimento: il Consiglio di Stato conferma che”ai fini della validità del contratto di avvalimento, è necessario che l’impegno assunto dall’ausiliaria non si limiti a dichiarazioni di carattere meramente “cartolare e astratto”, ma debba necessariamente risolversi nella concreta messa a disposizione delle necessarie risorse e dell’apparato organizzativo” (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23; id., V, 22 gennaio 2015, n. 275; id., V, 23 ottobre 2014, n. 5244).
Si tratta, continua il Consiglio di Stato, “di contenuti la cui pregnanza e vincolatività vengono oggi confermati dall’articolo 89, comma 1 del nuovo ‘Codice dei contratti’”, secondo cui “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria”
Anche per quanto riguarda il c.d. avvalimento di garanzia, avente cioè ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico, il Consiglio di Stato ha precisato che “l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto di cui all’articolo 49 del previgente ‘Codice dei contratti’ – e in seguito dall’articolo 89 del nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’ – (in tal senso: Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022)”.
Infatti, nelle gare pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando.