Appalti pubblici: ai fini del calcolo del risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di un appalto occorre considerare:
– l’utile che il concorrente risultato aggiudicatario ricava dall’esecuzione di un appalto pubblico dipende in primo luogo dal ribasso percentuale o dal prezzo che quel concorrente ha offerto in sede di gara, nonché dai costi che l’appaltatore dovrà sostenere per remunerare i fattori produttivi.Per cui andrà operata una scomposizione dell’offerta a suo tempo presentata dalla società esclusa illegittimamente, in modo da evidenziare da un lato i ricavi attesi, dall’altra i costi.La differenza rappresenterà l’utile atteso, da rapportare al periodo di durata se appalto di servizi.
– si deve poi considerare l’aliunde perceptum. In effetti, se un’impresa è costretta a rinunciare all’esecuzione di una determinata commessa a causa di un provvedimento illegittimo di esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, ma è un’impresa ben inserita nel mercato (il che, peraltro, costituisce un requisito di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, sub specie di fatturato minimo in servizi analoghi), si deve presumere che la stessa abbia utilmente impiegato i fattori produttivi in altre analoghe commesse, non importa se affidate da soggetti pubblici o privati. Pertanto occorrerà verificare dai bilanci societari riferiti al periodo in cui l’appalto ha avuto esecuzione, in modo che si possa verificare con un certo grado di approssimazione, quale è stata la percentuale di incidenza del mancato svolgimento del presente appalto sull’andamento complessivo della società.
La somma risultante dalle predette valutazioni andrà ovviamente rivalutata e maggiorata di interessi.