Il TAR Lazio Roma ritiene eccessiva l’espulsione del militare dalla frequenza del 2° anno del corso triennale Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, che a seguito di incidente stradale è stato sottoposto a prelievo ematologico che ha accertato un’alterazione, ed il conseguente superamento, del tasso alcolemico presente nel sangue.
“Il verificarsi occasionale del superamento dei limiti alcolici posti dal codice della strada, pur essendo suscettibile di costituire un fatto sanzionabile disciplinarmente, non può ritenersi condizione sufficiente, in assenza di un comprovato abuso di sostanze alcoliche, per la più grave sanzione dell’espulsione. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare, con le metodologie diagnostiche disponibili, se il ricorrente fosse dedito all’abuso di alcol. Non essendovi stato tale accertamento il presupposto della norma non è stato integrato; d’altronde che un singolo episodio non possa comportare un giudizio come quello richiesto dalla norma, lo si deduce dall’esame della stessa che, quanto agli stupefacenti, punisce un uso anche occasionale. Se avesse inteso utilizzare lo stesso metro anche per singoli episodi di ubriachezza lo avrebbe espressamente indicato”.