Il TAR Puglia accoglie la domanda cautelare volta a sospendere la nomina degli assessori per il mancato rispetto della parità di genere.
Ai sensi dell’art. 1, comma 137, della legge n. 56 del 7 aprile 2014 la parità di genere nella composizione delle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti deve essere perseguita con tutti i mezzi adeguati allo scopo e ragionevolmente a disposizione dei soggetti ai quali la legge demanda tale adempimento ed il Sindaco di una Giunta ha l’onere di diligenza richiesto dal citato art. 1, comma 137, così come interpretato dalla giurisprudenza;
Il requisito della pregressa esperienza politica richiesto nell’interpello rivolto ad aspiranti di sesso femminile alla carica di assessore della Giunta del Comune per la presentazione delle candidature sono poco rispettosi della stessa ratio perseguita dalla su richiamata normativa.
Inadeguati 5 giorni del termine previsto per la presentazione delle candidature.