Il RUP non può essere componente della Commissione giudicatrice nemmeno quale presidente, anche in assenza dell’albo di cui al comma 3 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016.
La ratio dell’incompatibilità in esame è chiaramente da rinvenirsi nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa, giacché essa mira a preservare la fase della valutazione tecnica delle offerte, da interpretazioni soggettive da parte di chi,il RUP, in ragione del proprio ufficio, ha congegnato e formalizzato le regole della lex specialis che governano una determinata procedura concorsuale.
La norma di cui al comma 4 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 conserva una propria autonoma forza precettiva, stabilendo il principio della non sovrapponibilità fra figure amministrative e figure tecniche nell’ambito della stessa procedura di gara, per la cui realizzazione non è affatto indispensabile l’istituzione dell’Albo medesimo, ben potendo essere rispettato anche quando, come nel caso di specie, la stazione appaltante attinga a professionalità interne al proprio apparato.
Del resto, l’Albo in questione, oltre a rafforzare il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, imponendo, di regola, che le figure incaricate di funzioni prettamente tecniche nell’ambito di una procedura di gara siano svolte da soggetti “esterni” all’Amministrazione procedente, risulta principalmente volto ad assicurare la necessaria professionalità tecnica dei componenti le Commissioni giudicatrici, in tutte le procedure di gara, comprese quelle indette da Amministrazioni che non potrebbero trovare al proprio interno le professionalità specifiche necessarie. Esso pertanto soddisfa una pluralità di interessi ulteriori rispetto a quello dettato dall’art. 77, comma 4, sopra riportato. (TAR Veneto 88/2018)
In senso contrario la recentissima sentenza del TAR Puglia Lecce n.24/2018