Sebbene il provvedimento di ammissione debba essere impugnato entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., il Consiglio di Stato nella sentenza n.565/2018 ha ritenuto che l’onere di impugnazione dell’altrui ammissione è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso “al buio”.
Nel caso di specie, ai fini dell’ammissione, le imprese non avevano dovuto presentare alcuna documentazione tecnica e, pertanto, non erano note le caratteristiche dei prodotti offerti.
Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine di impugnazione dell’altrui ammissione decorra dalla determinazione di aggiudicazione definitiva alla quale era allegato il verbale da cui si evincevano le esatte caratteristiche tecniche dell’offerta.
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