In presenza di una domanda di sanatoria la precedente ordinanza di demolizione perde efficacia e la P.A. deve pronunciare un nuovo provvedimento di ripristino contemplante un nuovo termine di 90 giorni per demolire, conseguente al diniego di sanatoria.
E’ ormai consolidato l’orientamento di molti TAR, sul fatto che l’ordinanza di demolizione perde efficacia e il Comune avrebbe dovuto pronunciare un nuovo provvedimento di ripristino contemplante un nuovo termine di 90 giorni per demolire, conseguente al diniego di sanatoria del 21.01.2009 (vedi T.A.R. Lecce, n. 1454 del 2013 e n. 1388 del 2017).
A tale conclusione si perviene in base alla considerazione che a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e relativo diniego, l’Amministrazione è tenuta a procedere al completo riesame della fattispecie alla luce del quid novi costituito dal definitivo diniego della sanatoria, con conseguente onere per la stessa di assumere, all’esito del procedimento, nuovi provvedimenti sanzionatori che, laddove non impugnati o comunque confermati in giudizio, potranno trovare esecuzione, in luogo dell’iniziale ordinanza di demolizione (cfr, Consiglio di Stato, Sez. V. 28 giugno 2012, n. 3821; Consiglio di Stato, Sez. V. 26 giugno 2007, n. 3659 ; Consiglio di Stato Sez. V, 19 febbraio 1997, n. 165; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2010, n. 1750 ; Consiglio di Stato, 7 maggio 2009, n. 2833; Consiglio di Stato, 12 novembre 2008, n. 5646).