Sulla decorrenza dei termini vedi anche su questo sito “Appalti: la decorrenza per l’impugnazione parte dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva”
La decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento che determina le ammissioni alla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali inizia esclusivamente dalla data della pubblicazione del provvedimento stesso nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del profilo internet del committente, la quale deve essere collocata nella home page del relativo sito istituzionale e deve contenere i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente o, in alternativa, un collegamento ipertestuale alla sezione che effettivamente li contiene.
E’ quanto ribadito dal TAR Napoli nella sentenza n.451/2018 che ha precisato che “solo l’osservanza di questa peculiare forma di pubblicità legale determina una presunzione iuris et de iure di conoscenza del provvedimento e giustifica, pertanto, l’immediata decorrenza dei termini di decadenza per la sua contestazione in giudizio”.
La giurisprudenza è pacifica nel senso della natura eccezionale delle disposizioni che regolano il rito speciale in materia d’impugnazione dei provvedimenti di esclusione ed ammissione alle procedure di appalto, osservando che l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. deve ritenersi di stretta interpretazione e non può, perciò, trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29, comma 1, d.lgs. 50/2016 (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 19 luglio 2017 n. 8704; trae conferma dalla recente modifica all’art. 29 del d.lgs. 50/2016 – che, però, non è applicabile al caso qui in esame, come già detto –T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 novembre 2017, n. 2737, ove ultt. citt.).
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