Diritto alla salute: il pronto soccorso non va chiuso

Diritto alla salute: il pronto soccorso non va chiuso.

diritto alla salute

 

Lo stabilisce il TAR Perugia nella sentenza 98/2018 che afferma che, attesa la sua natura di primaria importanza tra i servizi sanitari nel senso che dalla sua tempestività e certezza dipende con altissima probabilità non la qualità del servizio ma la protezione del diritto primario dell’uomo, quello alla vita, l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto alla salute, affermato dalla Corte Costituzionale (cfr., Corte Cost. n 162/2007 e n. 275/2016) e per la sua stessa natura insopprimibile, nonché insuscettibile di essere compresso o ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico – amministrativa, tanto meno di carattere finanziario.

La normativa in tema di pronto soccorso deve perciò essere applicata con una interpretazione costituzionalmente orientata che a tal fine deve privilegiare il criterio, all’interno della dimensione regionale del servizio, tendente ad una organizzazione territoriale più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle zone “svantaggiate” prese in considerazione dalle disposizioni del d.m. n. 70/2015.

Al riguardo non può pertanto sussistere alcun dubbio sull’irragionevolezza di una applicazione della normativa nel senso di legittimare soppressioni e/o trasferimento definitivi di presidi di pronto soccorso che costringano l’utenza a rivolgersi a servizi il cui espletamento richieda un aumento dei tempi di percorrenza (andata e ritorno) oltre il limite di 60 minuti indicato dalla normativa.

E ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la conformazione oro-geografica e le condizioni di viabilità dell’intera zona, incidono negativamente e strutturalmente sulla effettiva percorribilità nei tempi prescritti dagli standard di emergenza/urgenza, soprattutto nel periodo invernale a causa delle prevedibili avverse condizioni climatiche (cfr., sul punto, Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015. n. 2151; Cons St., sez. III, 30 maggio 2012 n. 3242).

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