La valutazione della anomalia dell’offerta costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, censurabile solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità, senza contare che il giudizio di congruità ha carattere complessivo, essendo riferito all’intera offerta e non al dettaglio delle singole componenti di costo di quest’ultima.
Tuttavia, a fronte di una pluralità di elementi incongrui, non sufficientemente chiariti dalle giustificazioni, il RUP ha l’obbligo di svolgere una adeguata istruttoria, e non deve limitarsi a recepire in maniera totalmente acritica le giustificazioni stesse.
E’ pertanto illegittimo quel provvedimento del RUP che reputa congrua un’offerta che si limita, in maniera assolutamente apodittica, a dire che il costo esposto è “…congruo ed equilibrato” per cui l’offerta “viene giudicata attendibile”;
Anche il tempo della verifica della anomalia dell’offerta, sebbene non possa costituire di per sé un profilo d’illegittimità, è da rimarcare come, per un contratto che potrebbe continuare fino al 2027, si è avuta una durata complessiva delle operazioni di verifica delle giustificazioni di soli 45 minuti (dalle 9.00 alle ore 9.45, cfr. ancora il doc. 5 della ricorrente), il che dimostra anche il difetto di istruttoria – o almeno la disinvolta frettolosità – in cui è incorsa l’amministrazione resistente.
TAR Lombardia _Milano 491/2018
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