Urbanistica: ricorre l’esercizio di attività soggetta alle regole sostanziali che governano il procedimento amministrativo, prima fra tutte quella relativa all’obbligo di concluderlo.
L’obbligo di conclusione del procedimento “permane anche riconoscendo che in materia urbanistica all’ente locale è riservata discrezionalità tecnico-amministrativa nelle scelte urbanistiche”.
E’ dunque coerente con tale impostazione ritenere che “ove l’inerzia del soggetto pubblico abbia determinato un arresto del procedimento è data facoltà al privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull’istanza che vi ha dato avvio” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III., sent. n. 754 del 18.06.2014 e n. 1526 del 10.12.2014).
Ove l’esercizio della facoltà edificatoria venga condizionato alla previa definizione di un piano di lottizzazione o di altro strumento attuativo, l’Amministrazione è tenuta a dare risposta alla proposta di piano di lottizzazione formulata dai privati in base alla legge vigente.
Resta ferma, naturalmente, la generale potestà di pianificazione urbanistica del Comune, che potrà motivatamente respingere la proposta di piano di lottizzazione ovvero inserire le future decisioni riferite all’area di proprietà delle ricorrenti in un contesto territoriale generale o comunque più ampio” (TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 17/1/17 n. 22).
Va conseguentemente dichiarato l’obbligo del comune di concludere il procedimento e di pronunciarsi, positivamente o negativamente, in ordine alla richiesta presentata dai ricorrenti.