La segretezza delle offerte a presidio della genuinità delle valutazioni

Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 comporta l’assoggettamento della procedura concorsuale al principio di segretezza delle offerte.

segretezza

Ed invero, come si evince dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti) implica che — nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica — le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1530).

La presentazione di un’offerta in un unico plico, senza alcuna separazione tra offerta tecnica ed economica, plico in cui era, peraltro, contenuta una lettera accompagnatoria che esplicitava l’entità dello sconto, ha reso conoscibile un elemento dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico, in violazione del succitato principio di segretezza delle offerte.

Alla luce delle suesposte considerazioni va disposto l’annullamento dell’aggiudicazione.

TAR Milano (531/2018)

 

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: