In materia di scorrimento della graduatoria l’Adunanza Plenaria 14/2011 ha precisato che “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.
Nell’impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente (Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056).
In sostanza, se è vero che l’Amministrazione non ha l’obbligo di preferire lo scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso, tale scelta deve essere adeguatamente motivata.
L’Amministrazione pertanto deve comunque motivare in ordine alle ragioni che hanno condotto a preferire l’indizione di un nuovo concorso.
Nella sentenza emanata dal TAR Lecce n.298/2018 si è affrontato il caso di una ASL che ha preferito indire un concorso pubblico per la selezione di un medico nonostante avesse siglato, il 6 aprile 2017, “l’ Accordo tra le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia per l’utilizzo reciproco di graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e di avvisi a tempo determinato”.
Nel caso in esame, la scelta di procedere attraverso un nuovo concorso piuttosto che attraverso l’utilizzo delle graduatorie esistenti non risulta sorretto da alcuna motivazione.
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