Dove l’intermediario, nello specifico una banca popolare, si presenti sia come emittente degli strumenti finanziari che come prestatore dei servizi di investimento, il fatto che egli abbia assolto gli obblighi che su di esso gravanti nella prima veste non vale di per sé a permettere di considerare assolti anche gli obblighi che su di esso incombono, nei confronti della propria clientela, nella seconda qualità.
Il fatto che l’intermediario, una banca popolare, abbia consegnato la documentazione informativa che egli deve predisporre come emittente non è sufficiente per considerare assolto lo specifico e più stringente obbligo di fare in modo che il cliente sia adeguatamente informato, e che su di esso grava nella qualità di soggetto che presta il servizio di investimento alla propria clientela retail (si veda sul punto, da ultima, la decisione n. 222 del 26 gennaio 2018 dell’ACF).
Gli accertati inadempimenti consentono, pertanto, di dichiarare tenuto l’intermediario al risarcimento del danno cagionato ai risparmiatori