Vaccini: il TAR Lombardia ha sospesoinaudita altera parte la esclusione di un alunno da una scuola.
Il testo del provvedimento:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà dei genitori e rappresentanti legali del figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianpaolo Sina, Omar Cantaluppi, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3;
contro
– Comune di Lovere, in persona del Sindaco p.t.;
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
– Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.;
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Prot. n. 3954 del 12 marzo 2018, emesso dal Comune di Lovere in data 12 marzo 2018, comunicato ai ricorrenti in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;
Preso atto che, in data 12 marzo 2018, il Comune di Lovere, attraverso il provvedimento impugnato, comunicava ai ricorrenti il diniego all’accesso del minore all’asilo nido comunale, attraverso il richiamo alla normativa violata (art. 3 della legge 119/2017), nonché a mente delle circolari congiunte MIUR e Ministero della Salute del 27 febbraio 2018, della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 1° marzo 2018, aventi ad oggetto le indicazioni operative di applicazione delle norme di cui si richiamava l’applicazione;
Ulteriormente osservato come il fondamento giustificativo dell’avversata determinazione risieda nella “mancata presentazione entro il termine del 10 marzo della documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, attestante di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale, e che la somministrazione di queste sia stata fissata successivamente al 10 marzo 2018; ovvero mancata presentazione della documentazione attestante l’esonero della stessa”;
Preso atto che, secondo quanto nel ricorso affermato – e con riserva, necessariamente, di una compiuta verifica di siffatta asserzione, che deve necessariamente essere demandata alla sede collegiale di disamina della formulata istanza cautelare – il minore è stato “iscritto dai genitori alla frequenza dell’asilo nido comunale di Lovere” ed “in data 7 settembre 2017 i ricorrenti, al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di copertura vaccinale e di consentire pertanto al proprio figlio di poter frequentare l’asilo nido, consegnavano alla direzione scolastica la richiesta inoltrata a mezzo lettera racc. A/R in data 6.9.2017 all’ASL di competenza al fine di sostenere un colloquio inerente l’obbligo vaccinale introdotto dal DL n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2017”;
Valutate le ragioni del pregiudizio allegato dalla parte ricorrente a fondamento della formulata istanza di provvedimento monocratico, rappresentate dall’“impossibilità per il minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, di frequentare l’asilo, da quale è stato escluso dopo 8 mesi di frequenza e ad inserimento intervenuto a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2017”;
Dato atto della sussistenza dei presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie;
Per l’effetto, positivamente valutata l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, fino alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2018, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2018, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Brescia il giorno 14 marzo 2018.