Illegittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in danno della impresa concorrente, per non aver presentato il mod. D.G.U.E. completo della dichiarazione relativa al direttore tecnico.
Nel caso di specie la stazione appaltante avrebbe potuto agevolmente evincere che il legale rappresentante della società esclusa rivestiva anche il ruolo di direttore tecnico e quindi secondo l’ANAC nel parere reso con delibera 99/2018 non era necessario rendere una duplice dichiarazione.
Peraltro nel comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016 era già sta fornita una lettura in senso sostanzialistico della normativa con conseguente alleggerimento degli oneri burocratici : “il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita
a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti”.