Interesse legittimo risarcibile quando la colpa della p.A. è evidente

Interesse legittimo risarcibile

Interesse legittimo risarcibile

Ci sono nuove aperture da parte dei giudici TAR in ordine alla risarcibilità della violazione dell’interesse legittimo, alleggerendo il ricorrente dalla difficoltà di provare la sussistenza della colpa e della colpa grave nell’operato delle p.A., quando la stessa la si può evincere dall’operato della p.A.” riferisce l’Avv.Antonio Calvani, il quale ha recentemente ottenuto una sentenza favorevole per un suo cliente, ove il TAR Puglia ha ritenuto che “il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell’amministrazione per danni conseguenti ad un atto illegittimo quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato.Viceversa la responsabilità deve essere negata quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento dell’errore scusabile, come ad esempio nel caso della sussistenza di contrasti giudiziari, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto” (T.A.R. Puglia – Bari, sentenza n. 492 del 3 aprile 2018)

 

Il testo della sentenza:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2013, proposto da:
Giuseppe xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Calvani, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n. 37;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avvocato Edvige Trotta, con domicilio eletto
presso il suo studio in Bari, Lungomare Starita n. 6;
per risarcimento danno (ex art. 30 c.p.a.): sospensione attività somministrazione
alimenti e bevande in locali privati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa
Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso notificato il 15/3/13 e depositato il 22/5/13, Zucaro
Giuseppe ha adito l’intestato Tribunale al fine di sentire condannare la ASL di Bari al risarcimento del danno cagionatogli dall’ordinanza prot. n. 111-1 del 20/1/11 con la quale il Dirigente Medico della ASL Bari ha imposto “la
sospensione con effetto immediato di qualsiasi operazione connessa al
deposito, alla preparazione, alla manipolazione e alla somministrazione di
alimenti e bevande all’interno dei locali siti in Corato alla via Alemanni n. 68”.
Il ricorrente, evidenziato che il predetto immobile sito al piano terra veniva
locato per uso temporaneo al solo fine di ospitare feste, assemblee e riunioni, deduce che con d.P.R. del 14/01/13 veniva accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il predetto provvedimento, previo parere conforme del Consiglio di Stato, secondo il quale non risultava comprovato che – al di là del mero affitto del locale – il ricorrente svolgesse anche attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
1.1 – Tanto premesso, lo XXXXX invoca il risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non, derivanti dalla sospensione dell’attività durata dal 23/1/11 al 22/1/13.
2 – La ASL Bari ha depositato costituzione di mero stile.
3 – Alla pubblica udienza del 14/3/18 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.
4.1 – Per giurisprudenza pacifica, ai fini dell’ammissibilità della domanda di
risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione, non è
sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì
necessaria, insieme alla prova del danno subito e del nesso di causalità, anche la sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma del dolo ovvero della colpa, fatti salvi i peculiari principi applicabili alla responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di pubblici appalti (cfr., per tutte, Corte di Giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010, C314/09). Si deve, quindi, verificare se l’adozione e l’esecuzione degli atti amministrativi contestati sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell’Amministrazione per danni conseguenti ad un atto illegittimo quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato. Viceversa non è risarcibile l’interesse legittimo quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento dell’errore scusabile, come ad esempio nel caso della sussistenza di contrasti giudiziari, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 23; Consiglio di Stato sez. V, 31 luglio 2012 n. 4337).
4.2 – Tanto premesso e venendo alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il vizio istruttorio che ha connotato l’azione amministrativa, stigmatizzato nel parere del Consiglio di Stato – che deve pertanto intendersi integralmente recepito anche nella presente decisione – manifesta, con tutta evidenza, il requisito soggettivo della colpa a carico dell’autorità emanante, che in palese violazione delle comuni regole di buona amministrazione, correttezza e buon andamento, ha ingiunto la sospensione di un’attività da ritenersi legittimamente esercitata.
L’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha d’altronde eccepito
alcunché al fine di comprovare l’assenza di colpa.
4.2.1 – Né può fondatamente dubitarsi che i danni patrimoniali lamentati
siano in rapporto di diretta ed immediata causalità rispetto all’ordinanza
annullata, risultando ex actis che l’attività di locazione è stata interrotta dal
gennaio 2011 (epoca di adozione dell’ordinanza di sospensione) fino al mese di settembre 2012. Peraltro, le deduzioni del ricorrente (supportate dai
contratti versati in atti) sono rimaste da parte dell’Amministrazione resistente del tutto incontestate.
4.2.2 – Venendo alla quantificazione del danno, il Collegio, tenuto conto di
quanto percepito dal ricorrente nei mesi immediatamente antecedenti alla
chiusura del locale e nel corso dell’anno 2013 (periodo più prossimo alla
“riapertura”) ritiene equo riconoscere a titolo di danno patrimoniale una
somma pari ad euro 400,00 mensili, per un totale di euro 6.000,00 (euro
400,00 X 15 mesi) in relazione al periodo intercorrente tra il febbraio 2011 e il settembre 2012 (mese in cui risulta riavviata l’attività, come da contratti
prodotti), con esclusione dei mesi di luglio ed agosto in cui si registra – anche in relazione agli anni successivi – una sospensione delle locazioni.
4.2.2.1 – Il predetto credito risarcitorio è un credito di valore: ne consegue la spettanza della rivalutazione monetaria che rappresenta una componente
necessaria del danno, nel senso che, come riconosce una giurisprudenza del
tutto pacifica, in assenza dell’attualizzazione dei valori monetari, il
danneggiato non vedrebbe interamente reintegrata la perdita che ha subito
(cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11893 secondo cui: “Ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito”).
Sull’importo liquidato deve, dunque, essere riconosciuta anche la rivalutazione dall’epoca dell’illecito sino alla pubblicazione della presente sentenza, utilizzando a tal fine gli indici nazionali dei prezzi al consumo elaborati dall’Istat. Sulla somma capitale anno per anno rivalutata, andranno poi computati gli interessi (compensativi) nella misura legale.
4.3 – Nessun danno non patrimoniale per lesione dell’immagine e della
reputazione può, invece, essere riconosciuto al ricorrente. Prescindendo dal
fatto che il solo articolo di stampa versato in atti non reca alcun elemento
idoneo a identificare la persona del proprietario dell’immobile oggetto di
causa, né l’ubicazione di quest’ultimo, va dato conto del condiviso
orientamento secondo cui il risarcimento non può prescindere da una
specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del lamentato
pregiudizio (v., tra le tante: Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2017, n.
5755; Sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 39). Nel caso di specie, il ricorrente non
fornisce la minima prova del concreto danno subito alla reputazione a causa
della sospensione disposta dalla ASL, né deduce di aver subito ripercussioni sul volume d’affari, documentando al contrario una repentina ripresa dell’attività già a far data dalla fine dell’anno 2012.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, previa
parziale compensazione in ragione della fondatezza solo parziale della pretesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie in parte e per l’effetto condanna la ASL di Bari a risarcire al
ricorrente il danno nella misura di euro 6.000,00 oltre rivalutazione ed
interessi nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ASL di Bari alla refusione delle spese di lite nei confronti del
ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con
l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri

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