Le stazioni appaltanti che non sono iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, non possono spendere all’esterno la propria capacità di autoorganizzazione indicendo gare, in quanto prive della relativa capacità di agire, con la conseguenza che è radicalmente nulla la delibera di indizione di una gara indetta da p.a. prive del requisito della iscrizione.
Ai sensi dell’art. 37, III comma del DLgs n. 50/2016 “le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”.
L’art. 38, I comma dispone, a sua volta, che “fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltant iqualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza”.
Il secondo comma, poi, precisa che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1” (tale DPCM non risulta ancora emanato).
L’art. 216, X comma del medesimo testo normativo prevede, infine, che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del DL 18.10.2012 n. 179.…”, alla stregua del quale “è istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”, a cui, appunto, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione.
Ebbene, l’ASL n. 6 Euganea non risulta iscritta – né l’Amministrazione ha dimostrato il contrario – all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, sicchè, essendo priva della qualifica di “stazione appaltante”, non poteva indire la procedura concorsuale di cui è causa.
È appena il caso di osservare che, non essendo l’ASL n. 6 qualificata come stazione appaltante, non poteva spendere all’esterno la propria capacità di autoorganizzazione indicendo gare, in quanto priva della relativa capacità di agire: la delibera di indizione della gara è pertanto nulla ai sensi dell’art. 21-septies (“è nullo il provvedimento amministrativo….che è viziato da difetto assoluto di attribuzione….”), con conseguente applicabilità, a livello di disciplina processuale, dell’art. 31, IV comma del DLgs n. 104/2010 alla stregua del quale “la domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni”.
T.A.R. Veneto, sezione III, n. 275/2018
La sentenza è stata appellata.
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