Nel caso di legittima revoca della procedura di gara pubblica, con conseguente mancata aggiudicazione, l’aggiudicataria ha, infatti, diritto al pagamento dell’indennizzo ex art.21 quinquies, comma 1 bis, della l. n. 241/1990 da ragguagliare in via equitativa alle spese relative alle attività preliminari che l’impresa ha posto in essere sulla base del convincimento che l’affare sarebbe andato a buon fine sino alla conclusione del contratto (in tal senso, ex multis, T.A.R. Toscana, Sezione I, n. 238/2016).
Tale indennizzo deve essere, quindi, commisurato al solo danno emergente e, dunque, ai costi sostenuti fino al momento della revoca della procedura, sia per la partecipazione alla gara, sia per le lavorazioni preliminari eventualmente effettuate, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa dichiarato, senza peraltro che l’importo debba necessariamente coincidere con l’effettivo esborso sopportato, potendo esso essere equitativamente liquidato (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5993/2012 e Sezione V, n. 2013/2015).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non aveva espressamente quantificato né documentato i relativi esborsi, con la conseguenza che il TAR adito (TAR Catania) ha ritenuto di fare applicazione del disposto di cui all’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm. (che infatti consente al giudice, in caso di condanna pecuniaria, di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine).
Pertanto, nello specifico, detto indennizzo per la revoca della procedura è stato commisurato alle spese di seguito indicate:
- costi di partecipazione alla gara,
- spese di progettazione,
- di pianificazione dell’offerta,
- consulenze esterne,
- polizze fideiussorie,
- importi corrisposti per contratti di avvalimento,
- versamenti effettuati in esecuzione della disciplina di gara.
Il TAR Catania ha ritenuto da non corrispondere le spese relative al costo del personale poiché tali oneri sarebbero stati ugualmente sostenuti dalla società, a prescindere dall’esito della procedura di cui si tratta, emancando la prova che tali risorse siano state distolte da altre attività per il loro impiego esclusivo nell’appalto (in senso conforme, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, n.139/2018).
Poiché tale indennizzo assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio della società istante, sul predetto importo andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di revoca della procedura fino alla data di deposito della presente decisione.
Sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.