L’art.16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pone l’obbligo di dotarsi unindirizzo di posta elettronica certificata anche a carico delle pubbliche amministrazioni, tuttavia ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica, gli avvocati possono utilizzare in via esclusiva l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, che contiene l’indirizzo di posta elettronica certificata che le Pubbliche Amministrazioni, dotate di autonoma soggettività processuale, avrebbero dovuto comunicare entro il 30 novembre 2014, quale indirizzo su cui ricevere le notificazioni per via telematica.
Ad oggi, nonostante il termine del 30 novembre 2014 sia abbondantemente scaduto, l’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia è vuoto, e, spiace dirlo, persino il Ministero della Giustizia non è presente in elenco!
Ovviamente questo desolante inadempimento delle p.A. penalizza noi avvocati,che siamo costretti a ricorrere all’ufficiale giudiziario, sostenendone i costi sia in termini economici che di tempo o ricorrendo alla notifica in proprio, quando potremmo comodamente fare un’operazione di questo tipo nel giro di pochi secondi dal nostro pc senza alcun costo e potendo gestire il nostro tempo in maniera più autonoma.
Occorre raccogliere più firme possibile per sollecitare il Ministero della Giustizia a pretendere da tutte le Pubbliche Amministrazioni, dotate di autonoma soggettività processuale, l’immediata comunicazione dell’indirizzo pec su cui intendono ricevere le notifiche degli atti giudiziari, o affinchè il più completo elenco IPA tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sia utilizzabile ai fini della notifica degli atti giudiziari.