L’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 deve essere interpretato nel senso che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è contemplata solo con riferimento all’accesso al primo anno di corso di studi mentre non trova applicazione per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere.
Laddove, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no affine a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi (cfr. T.A.R. Catania, Sezione I, 9 marzo 2018, n. 518; T.A.R. Catania, Sezione I, 23 febbraio 2018, n. 412; TAR Lazio, sez. III Bis, 16.06.2016 n. 6908; T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 2489/2017; TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I, 10.05.2018 n. 942; contra TAR Emilia Romagna n. 462/2018).
A tale ultimo riguardo la giurisprudenza ha precisato che la valutazione dell’affinità dei corsi di laurea è espressione di discrezionalità tecnica riservata all’ateneo ed insindacabile da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, salvo che ricorrano le figure sintomatiche della macroscopica arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza dell’atto, dell’evidente difetto o contraddittorietà della motivazione ovvero del travisamento dei fatti. (TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I, 10.05.2018 n. 942).