Sul termine per la impugnazione dell’aggiudicazione

termine per la impugnazione

Il termine per la impugnazione del provvedimento di ammissione o esclusione, dando ingresso al giudizio previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., decorre dalla pubblicazione dello stesso sul sito della stazione appaltante.

Nelle procedure di affidamento, il termine per la impugnazione dell’aggiudicazione in favore della controinteressata decorre dalla pubblicazione e comunicazione del verbale di gara.

A tal riguardo si osserva che secondo l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.

L’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, a sua volta, prevede che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appaltipubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”.

Dal combinato disposto delle due norme risulta, quindi, che il termine per la impugnazione del provvedimento di ammissione o esclusione, dando ingresso al giudizio previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., decorre dalla pubblicazione dello stesso sul sito della stazione appaltante.

La specialità di tale previsione ne implica la prevalenza rispetto al principio generale della decorrenza del termine per l’impugnazione dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo, con la conseguenza che, anche postulando che il termine per la impugnazione decorra, in caso di aggiudicazione, dalla piena conoscenza della determinazione lesiva della PA, ossia dal momento in cui si conclude la seduta di gara in cui sono eventualmente presenti i legali rappresentanti della società che si ritiene lesa, in caso di ammissione/esclusione deve ritenersi comunque rilevante, a tal fine, solo il diverso momento della pubblicazione sul sito della stazione appaltante del relativo provvedimento che tale decisione formalizza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 22 agosto 2017, n. 9379; Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1216; idem, sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026), tenuto conto del regime di specialità di tale disposizione rispetto alla disciplina generale in materia di gare pubbliche.

A ciò, tuttavia, deve aggiungersi che la specialità della disciplina e l’introduzione, ad opera di essa, di un’ipotesi di decadenza ne impongono una interpretazione rigida e non estensiva, circoscrivendone l’applicabilità, come dalla stessa espressamente previsto, ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione, all’emissione e pubblicazione di un provvedimento contenente le ammissioni ed esclusioni dalla gara, non potendosi ancorare il termine decadenziale ad una determinazione dell’Amministrazione non formalizzata in un provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione dei requisiti di ammissione alla gara o formalizzata in un atto ibrido che riguardi l’ammissione/esclusione e la aggiudicazione dell’affidamento.

 In tal senso la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni, previsto dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., costituendo eccezione al regime ordinario del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.), deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto, e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016; in caso contrario l’impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l’ammissione dell’aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia conseguenza del primo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 24 aprile 2017, n. 593).

Confronta anchehttps://www.avvocati-associati.org/2018/01/30/termine-di-impugnazione/

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