L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 al comma 7 stabilisce che : “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’ articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall’ articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell’ articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall’ articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
La norma, pertanto, legittima il giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico sia nei confronti degli appartenenti alle categoria di cui all’art. 1 l. 1423/56 sia nei confronti di chi ha commesso i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (quest’ultima ipotesi limitatamente ai delitti non colposi), onde anche una sola condanna, ovvero l’applicazione della pena alla prima equiparata ai sensi dell’art. 445 c.p.p., può legittimare un giudizio di pericolosità nei confronti dello straniero soggiornante di lungo periodo.
La norma, inoltre, legittima, con il riferimento alle categorie di cui all’art. 1 l. 1423/56, trasfuso oggi nell’art. 1 d.lgs. 159/11, un giudizio di pericolosità anche nei confronti di soggetti non attinti da condanne.
La norma richiede, altresì, una valutazione dell’inserimento familiare, sociale e lavorativo dello straniero di talchè il provvedimento negativo, ossia la revoca del permesso di soggiorno deve fondarsi, da un lato, su un giudizio positivo sulla pericolosità e, dall’altro, su un giudizio negativo o quantomeno sub valente in ordine all’inserimento familiare sociale e lavorativo.
Non è c’è attendibilità della valutazione di pericolosità espressa dall’amministrazione laddove la revoca del permesso di soggiorno sia assunta su una querela, senza che l’amministrazione verifichi la fondatezza della stessa.