Scuola: la RPD spetta anche alle supplenze temporanee

RPD
Anche per le supplenze brevi devono essere riconosciuti €164 mensili lordi

La RPD , ossia la retribuzione professionale per il docente, pari a circa €164 mensili lordi, spetta anche al docente e al personale ATA per i servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee.

E’ormai un principio consolidato in Italia, grazie all’intervento della Corte di Giustizia Europea, ed ai successivi interventi della Corte di Cassazione, il fatto che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno
che non sussistano condizioni oggettive
».

Quindi la RPD rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE , il datore d i lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;

Le ultime sentenze che abbiamo ottenuto sono tutte favorevoli per i lavoratori e ricordiamo, questo tipo di tutela va esteso a tutto il personale docente, A.T.A. e D.S.G.A.

Il recupero economico riguarda i precedenti cinque anni, in quanto i crediti da lavoro dipendente si prescrivono in cinque anni.

La RPD (docenti) ammonta a € 164 al mese per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018 e ad € 174,50 al mese per i periodi di supplenza dal 1 marzo 2018.

Il CIA (ATA) ammonta ad € 58,50 e ad € 64,50 al mese per i periodi di supplenza dei Collaboratori scolastici e ad € 66,90 e ad € 73,70 al mese e per gli Assistenti per i periodi di supplenza sino al 28 febbraio 2018 e dal 1 marzo 2018

Come si procede?

L’azione per il recupero della RPD va fatta nei confronti del Ministero dell’Istruzione e la documentazione necessaria è la seguente:

copia dei certificati di servizio;

– copia dell’ultimo contratto stipulato e del cedolino;

– copia del decreto di ricostruzione della carriera, qualora esistente;

Per maggiori informazioni compilate il modulo sottostante:

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