Il concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato alle immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile u.s., presenta numerosi profili di illegittimità, soprattutto laddove preclude la possibilità di parteciparvi a numerose categorie di docenti.
E’ il caso, in particolare, dei docenti che non hanno maturato almeno tre anni di servizio presso istituti statali, sebbene abbiano lavorato per lo stesso periodo (o per parte di esso) presso istituti paritari.
Si tratta di una esclusione certamente illegittima che penalizza gravemente quegli insegnanti che hanno maturato servizio in questi Istituti, impedendogli di partecipare al concorso straordinario.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di personale docente delle scuole statali, l’art. 1 del Decreto Legge n. 370/1970 (convertito in legge n. 576/1970), che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi ” (cfr. Cass.1.10.2012 n. 16623).
Ebbene, tali condizioni ricorrono certamente in relazione alle scuole paritarie, istituite dall’art. 1 l. 10.3.2000 n. 62, ove si consideri che si definiscono come tali, a norma del successivo co. 2, le istituzioni scolastiche non statali che ” corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia “.
Alla luce di quanto sopra non si comprende come abbia potuto il Legislatore precludere l’accesso al concorso straordinario a chi ha tutto il diritto di parteciparvi.
Possono aderire al ricorso, pertanto, le categorie di docenti seguenti:
• i docenti che abbiano svolto il proprio servizio per 3 anni scolastici (almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico), o per porzioni di essi, presso Istituti paritari, al fine di poter accedere ai posti per l’immissione in ruolo (o per ottenere l’abilitazione);
• i docenti che abbiano maturato un servizio pari ad almeno 540 giorni, negli ultimi 8 anni, seppur in più di 3 anni scolastici. E’ sufficiente che il docente abbia maturato complessivamente almeno 540 giorni di docenza, seppur in più anni scolastici e anche non maturando 180 giorni per ciascun anno scolastico. Anche in tale caso possono aderire i docenti che abbiano maturato tale servizio su Scuola paritaria;
Lo studio Legale Calvani proporrà un ricorso collettivo dinnanzi al TAR Lazio -Roma impugnando il bando di concorso straordinario nella parte in cui preclude ai docenti con servizio nelle scuole paritarie di partecipare al Concorso Straordinario, e chiedendo in sede cautelare l’ammissione con riserva dei ricorrenti.
Costi: Per l’adesione al ricorso collettivo dovrà essere corrisposta una quota omnicomprensiva di euro 150.
Per informazioni e contatti
Tel 1 3335947807
Tel2 3403389663
email info@avvocati-associati.org
Compila il modulo di contatto sottostante: