Le sentenze dei Giudici del Lavoro e della Cassazione sono unanimi: non esiste nessun principio di temporizzazione, la ricostruzione di carriera va calcolata per intero cumulando gli anni di servizio anche in ruoli diversi ed inferiori.
Ai fini della ricostruzione della carriera, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in fattispecie relative al riconoscimento della pregressa anzianità quale docente di scuola materna del docente di scuola superiore, ha affermato il principio di carattere generale secondo cui, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 e dell’art. 57 della L. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione, atteso che le citate norme, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzano un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti.
Difatti, mentre l’art. 57, commi 1 e 2, L. n. 312 del 1980 dispone che “I passaggi di ruolo di cui all’articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417“, l’art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974 dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Nello stesso senso, l’art. 487 D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che “In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo”.
Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera (cfr. Cass. n. 29791/2018).
Le Sezioni Unite hanno di recente affermato il principio di diritto secondo cui “ai fini del computo dell’anzianità di servizio all’atto dell’immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell’anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l’art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell’infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria” ( Sez.U. n. 22726 del 20/07/2022).